Dal 01/01/2014 tutti gli iscritti all’Albo professionale sono tenuti ad assolvere all’obbligo di aggiornamento. Il mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte dell’iscritto comporterà l’attivazione del procedimento disciplinare.
Impegno formativo degli iscritti: si deve garantire un impegno formativo all’interno di un arco temporale di 5 anni tale da acquisire 120 CFP con un minimo di 15 CFP per anno. L’iscritto deve in ogni caso acquisire 3 CFP per anno in attività formative riguardanti etica, deontologia, materia previdenziale e quant’altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine.
Modalità di richiesta assegnazione crediti formativi: entro 90 giorni dal termine dell’evento è obbligatorio presentare all’Ordine a mezzo PEC, Raccomandata o a mano in Segreteria, tutta la documentazione inerente la formazione compilando l’apposito modulo.
Esenzione: l’impegno formativo può essere interrotto per esenzione che può essere concessa per casi particolari (gravidanza, maternità/paternità, grave malattia, intervento chirurgico, per interruzione dell’attività professionale per almeno 4 mesi consecutivi), previa compilazione di apposito modulo e inviato all’Ordine.
Riduzione impegno formativo: fatta salva l’obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il non esercizio abituale della professione viene autorizzata, su richiesta scritta da presentare all’Ordine con apposito modulo, la riduzione dei crediti da conseguire che non può essere comunque inferiore a 8 CFP all’anno. Per i professionisti con contratto di lavoro dipendente che svolgono compiti tipici della professione permane l’obbligo di formazione continua ordinaria e non ridotta.
Nuovi iscritti: per i nuovi iscritti l’obbligo formativo annuale decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione; tale previsione non è applicabile per le reiscrizioni.