NORME DEONTOLOGICHE

CONDOTTA

Articolo 1

Le presenti norme deontologiche costituiscono parte integrante del regolamento professionale e sono dirette agli iscritti nell’Albo che sono tenuti scrupolosamente alla loro osservanza pena l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento professionale.

Articolo 2

I Periti Industriali che, muniti dei requisiti di cultura specifica e di specchiata condotta, esercitano la libera professione, devono uniformare il proprio comportamento ai principi di cui alle presenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.

Articolo 3

L’esercizio della professione si basa sull’autonomia culturale, sull’indipendenza di giudizio, sulla libertà di coscienza, sulla preparazione tecnica, sull’adempimento leale e corretto degli impegni assunti e sul segreto professionale.

Articolo 4

Il Perito Industriale deve assolvere agli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, rifiutando quegli incarichi al cui assolvimento ritiene di non essere adeguatamente preparato o che potrebbero porlo in posizione conflittuale con i propri doveri professionali.

Articolo 5

Il Perito Industriale nell’esercizio della professione non deve fare distinzione alcuna di religione, di razza, di nazionalità, di convincimenti politici, né di appartenenza a classi sociali.

Articolo 6

Il Perito Industriale non deve qualificarsi in maniera diversa da quella del proprio titolo scolastico-professionale nè esercitare pressioni o vantare influenze di qualsiasi genere e forma per procurarsi clienti e commesse. Egli deve inoltre operare solamente ed esclusivamente nell’ambito della specializzazione conseguita con il titolo di studio senza sfociare con la propria attività nei campi delle specializzazioni per le quali non si possiede il relativo titolo di studio.

RAPPORTI PROFESSIONALI

Rapporti con il Consiglio del Collegio

Articolo 7

Il Perito Industriale deve attenersi scrupolosamente a tutte le delibere emanate dal Consiglio del Collegio di appartenenza nell’esercizio delle competenze istituzionali offrendo la propria piena disponibilità e collaborazione onde consentire uniformità e coerenza dell’intera categoria.

Articolo 8

Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio del Collegio di appartenenza comportamenti di colleghi contrastanti con le presenti norme deontologiche e inoltre, se richiesto, fornire informazioni e documenti.

Articolo 9

E’ un preciso dovere morale di collaborazione del Perito Industriale quello di partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza il cui inadempimento senza giustificato motivo è soggetto ad una sanzione disciplinare anche grave se reiterata negli anni.

Articolo 10

Il Perito Industriale iscritto nell’Albo non deve comportarsi in maniera irriguardosa, provocatoria, oltraggiosa, violenta, ingiuriosa, diffamatoria, né esternare forme di dileggio sia verbali che scritte o a mezzo stampa nei confronti del Consiglio del Collegio di appartenenza quale Ente di diritto pubblico o dei suoi singoli componenti quali pubblici ufficiali pena l’applicazione di sanzioni disciplinari fatte salve eventuali azioni penalmente o civilmente perseguibili.

Articolo 11

Il Perito Industriale che apra Studi in altre circoscrizioni di Collegi diversi da quello di sua appartenenza deve comunicare gli indirizzi di questi ulteriori suoi Studi sia ai Collegi di nuova destinazione che a quello di appartenenza.

Articolo 12

Il Perito Industriale è tenuto disinteressatamente ad assistere i praticanti e ad impartire loro l’insegnamento di quella pratica frutto della sua esperienza ai fini di una adeguata loro formazione professionale.

Articolo 13

Il Perito Industriale nominato componente della Commissione per gli esami di abilitazione dei praticanti non può nè deve rifiutarsi dal parteciparvi se non impedito da seri documentati motivi pena la sanzione disciplinare della sospensione trattandosi di un adempimento che implica l’elevazione culturale e professionale della categoria.

Rapporti con i Colleghi

Articolo 14

Il Perito Industriale deve osservare il massimo rispetto nei confronti dei colleghi anche appartenenti ad altre categorie professionali.

Articolo 15

Ogni Perito Industriale deve evitare in modo assoluto di screditare in pubblico ed in privato il lavoro dei propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenerne benefici poiché tale condotta rappresenta una forma di scorretta concorrenza passibile di procedimento disciplinare.

Articolo 16

Il Perito Industriale che venisse chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega dovrà informarne il collega sostituito ed accertarsi che quest’ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato nonché compensato per il lavoro svolto fino a quel momento.

Articolo 17

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti devono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

Articolo 18

Per nessuna ragione ed in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la paternità esclusiva di un lavoro eseguito da altri o in collaborazione con altri professionisti né dovrà far credere ai clienti come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Articolo 19

Il Perito Industriale non solo non deve favorire e legittimare il lavoro abusivo ma lo deve denunziare al Consiglio del Collegio di appartenenza e all’Autorità Giudiziaria ove ne riscontri gravi lesioni giudizialmente perseguibili.

Articolo 20

Non è consentito al Perito Industriale l’uso di mezzi pubblicitari di tipo reclamistico che enfatizzino ed esaltino la propria attività in contrasto con la dignità ed il decoro professionale. Egli deve evitare di far uso sulla carta intestata del proprio studio di titoli diversi da quelli inerenti l’abilitazione all’esercizio professionale legalmente riconosciuti in Italia nel campo giuridico. E’ invece consentita l’informazione nei settori cui si dirige la propria attività.

Articolo 21

Il Perito Industriale prima di procedere legalmente nei confronti di un collega per motivi professionali deve informare il Consiglio del Collegio di appartenenza che dovrà esperire ogni mezzo idoneo per un’amichevole composizione della controversia.

Articolo 22

Il Perito Industriale che pratichi compensi che sviliscano i minimi tariffari previsti per legge, senza avvertire motivatamente il Consiglio del Collegio di appartenenza, che si riserva di dare assenso, incorre in un richiamo formale da parte del Consiglio del Collegio ravvisando nella sua condotta una forma di concorrenza sleale a danno della categoria.

PRESTAZIONE

Rapporti con i Committenti

Articolo 23

Ogni rapporto con i committenti deve essere improntato a reciproca stima, fiducia, correttezza, lealtà e chiarezza. Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall’incarico.

Articolo 24

Il Perito Industriale deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente il contenuto ed i termini dell’incarico conferitogli e delle proprie prestazioni professionali.

Articolo 25

Il Perito Industriale, nell’eseguire l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura, e deve tutelare gli interessi del committente, evitando comportamenti illeciti e contrari alle leggi vigenti, che potrebbero compromettere il prestigio ed il decoro proprio e, o della intera categoria.

Articolo 26

Il Perito Industriale è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’articolo 622 c.p.; egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L’obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente. Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi si conformino; per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

Articolo 27

Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la competenza e la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi con specializzazioni diverse dalla sua; così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.

Articolo 28

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell’ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell’incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

Articolo 29

Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso Enti o persone per procurarsi la clientela, e neppure deve servirsi di procacciatori d’affari per il medesimo fine.

Articolo 30

Il Perito Industriale che venisse indicato come consulente tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali dovrà astenersi dall’assumere l’incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso o un suo parente o un suo cliente abituale un qualche interesse nella controversia.

Rapporti con le Pubbliche Autorità

Articolo 31

Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti pubblici ed Autorità Pubbliche.

Articolo 32

Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

Rapporti con i terzi

Articolo 33

Qualora nell’espletamento dell’incarico affidatogli il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

NORME PER CONCORSI E COMMISSIONI

Articolo 34

Il Perito Industriale prescelto dal Consiglio del Collegio di appartenenza per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Collegio stesso deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso osservando un comportamento conforme alle presenti norme deontologiche.

Articolo 35

Il Perito Industriale, componente di Commissioni qualora denoti o avverta l’esistenza di interessi, di pressioni o interferenze di qualsiasi natura che ostacolino il corretto svolgimento dei lavori e dei compiti della Commissione stessa entro i canoni della legalità tenuto a segnalare a chi di dovere ed al Consiglio del Collegio di appartenenza le predette azioni di disturbo onde escludere la propria responsabilità .

Articolo 36

Il Perito Industriale non può partecipare a concorsi che potrebbero risultare lesivi dei diritti e del prestigio della sua dignità e di quella dell’intera categoria.

Articolo 37

Il Perito Industriale nominato componente di una Commissione giudicatrice di qualsiasi tipo e genere deve astenersi se ricorre uno dei motivi di cui all’articolo 51 c.p.c., in quanto applicabili con i dovuti aggiustamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l’esercizio della professione di Perito Industriale. Gli iscritti nell’Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell’etica professionale. I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti.

Articolo 39

Le presenti norme costituiscono regolamento interno deliberate dal Consiglio del Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia. Esse sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e gli Uffici Giudiziari territorialmente competenti.

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