NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PREAMBOLO
Il codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni perito industriale e perito industriale laureato che ogni società tra professionisti iscritta all’albo e che ogni tirocinante devono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell’esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto vigente.
La violazione dei precetti, contenuti nel presente codice di deontologia professionale, costituisce illecito disciplinare.
I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista, per il tirocinante e per le società tra professionisti, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i committenti, con le pubbliche autorità, con il collegio dell’ordine di appartenenza, con i terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l’attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.
Ogni perito industriale e perito industriale laureato, ancorché socio di società tra professionisti ovvero tirocinante, deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nelle presenti norme di deontologia.
L’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, per l’esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.
Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongano alla coscienza di ciascun iscritto.
Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni perito industriale e perito industriale laureato e società tra professionisti, iscritti all’albo professionale, nonché al tirocinante, iscritto nel registro dei praticanti.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Il perito industriale e perito industriale laureato nell’esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità.
La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica e alle disposizioni del codice deontologico.
Il perito industriale e perito industriale laureato, che operi al di fuori del territorio nazionale, è tenuto al rispetto delle presenti norme e di quelle applicabili nel paese ospitante.
Non informare il consiglio dell’ordine di appartenenza, su di un comportamento contrario al codice deontologico, costituisce illecito disciplinare.
Art. 2
Tutti coloro che esercitano la professione di perito industriale e di perito industriale laureato, anche in forma societaria, e coloro che svolgono il tirocinio, debbono rispettare le presenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.
Art. 3
Il perito industriale e perito industriale laureato deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.
Il perito industriale e perito industriale laureato non deve compiere atti di concorrenza sleale di alcun tipo.
Art. 4
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.
Art. 5
Il perito industriale e perito industriale laureato deve denunciare al consiglio del collegio dell’ordine di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.
Art. 6
Il perito industriale e il perito industriale laureato, nell’esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, di razza, di lingua, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 7
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni perito industriale e perito industriale laureato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo i regolamenti fissati dal’’ordine. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
Art. 8
Il perito industriale e il perito industriale laureato non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell’esercizio della professione.
DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO
Art. 9
Il perito industriale e il perito industriale laureato deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal consiglio del collegio dell’ordine e dal consiglio nazionale nell’esercizio delle rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione dell’intera categoria.
Art. 10
L’appartenenza al collegio dell’ordine impone a tutti i professionisti iscritti un preciso dovere di collaborazione. A tal fine, è preciso dovere dell’iscritto contribuire con la tassa stabilita annualmente dal collegio al funzionamento del medesimo. La morosità, derivante dal mancato versamento, costituisce illecito disciplinare, determinandone la sospensione a tempo indeterminato.
Ogni iscritto deve segnalare al consiglio del collegio dell’ordine di appartenenza il comportamento dei propri colleghi o di società tra professionisti iscritte all’ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.
Art. 11
È preciso dovere del perito industriale e perito industriale laureato partecipare alle votazioni per il rinnovo del consiglio del collegio dell’ordine di appartenenza, salvo giustificato motivo.
Art. 12
Il perito industriale e perito industriale laureato dipendente, autorizzato a svolgere l’attività libero-professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve osservare in special modo quanto stabilito nel successivo articolo 27.
Art. 13
Il perito industriale e perito industriale laureato componente del consiglio del collegio dell’ordine non ha vincolo di mandato, rappresentando tutte le aree di attività appartenenti alla professione. Deve svolgere il proprio compito con disponibilità, obiettività ed imparzialità.
Art. 14
Il perito industriale e perito industriale laureato deve comunicare al collegio dell’ordine tutte le variazioni dei dati necessari alla reperibilità, all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’albo.
DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 15
Il perito industriale e perito industriale laureato deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell’intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l’attività del perito industriale e perito industriale laureato nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali e nei confronti delle società tra professionisti. Gli stessi principi di questo capo si applicano anche alle società tra professionisti, iscritte all’albo professionale.
Art. 16
È fatto divieto ai periti industriali e periti industriali laureati iscritti all’albo ed ai tirocinanti di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.
Art. 17
Il perito industriale e perito industriale laureato che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest’ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.
Il perito industriale e perito industriale laureato, originariamente incaricato, deve collaborare, affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per la prosecuzione dell’opera.
Il perito industriale e perito industriale laureato subentrante dovrà preliminarmente comunicare al cliente e al collega originariamente incaricato le prestazioni, che risultino già svolte.
Art. 18
In caso di decesso di un collega, il perito industriale e perito industriale laureato chiamato dal consiglio dell’ordine di appartenenza a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione è tenuto ad accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento.
Il perito industriale e perito industriale laureato sostituto, deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
Art. 19
In caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento temporaneo di un collega, per la sua sostituzione si applica il primo comma dell’articolo precedente.
Il perito industriale e perito industriale laureato sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire l’attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
Art. 20
Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.
Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro adeguate ai propri collaboratori e dipendenti. Egli è responsabile del comportamento dei propri collaboratori e dipendenti nello svolgimento della prestazione professionale.
Art. 21
Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento del praticante, a contenuto teorico e pratico, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della gestione organizzativa della professione.
Il perito industriale e perito industriale laureato nei rapporti con i tirocinanti deve curare in modo disinteressato l’insegnamento professionale al fine dell’adempimento della pratica professionale, avendo cura anche a trasferire le regole deontologiche.
Deve improntare alla massima chiarezza e trasparenza il rapporto con i tirocinanti nei compiti e modalità di espletamento della pratica.
Al tirocinante deve essere riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio.
Il tirocinante è tenuto al rispetto delle presenti norme di deontologia ove praticabili. Il tirocinante è tenuto ad adoperarsi al fine di conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione ed è tenuto ad assimilare comportamenti coerenti con le norme di deontologia.
Il tirocinante non deve assumere comportamenti tendenti ad acquisire in proprio incarichi dai clienti dello studio ove svolge il tirocinio.
Art. 22
Per nessuna ragione e in nessun caso il perito industriale e perito industriale laureato dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.
Art. 23
Il perito industriale e perito industriale laureato non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l’abuso al consiglio dell’ordine di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
Art. 24
Non è permesso al perito industriale e perito industriale laureato fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio delle professioni.
E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività della professione regolamentata, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
La pubblicità informativa dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.
Art. 25
Il perito industriale e perito industriale laureato che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, anche in società di cui sia socio, dovrà informare di ciò il consiglio dell’ordine di appartenenza.
Art. 26
Il perito industriale e perito industriale laureato o società di professionisti o tirocinante che intenda procedere per vie legali nei confronti di un collega, o di società professionali iscritte all’albo, per motivi attinenti all’esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il consiglio dell’ordine per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del presidente del consiglio dell’ordine di appartenenza.
Art. 27
Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Art. 28
Il rapporto che si instaura tra il committente ed il perito industriale e perito industriale laureato, anche come socio di società tra professionisti, deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca.
Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall’incarico.
Art. 29
Alla base della prestazione professionale del perito industriale e perito industriale laureato deve essere tenuto in conto prioritario la tutela della vita, la salvaguardia della salute fisica delle persone, la tutela dell’ambiente, la conservazione dei beni culturali, artistici e storici proponendosi la valorizzazione delle risorse naturali e il contenimento dei fabbisogni energetici.
Art. 30
Il perito industriale e perito industriale laureato ovvero la società tra professionisti, nell’eseguire l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, le leggi vigenti o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell’intera categoria.
Art. 31
Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.
Art. 32
Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto al segreto professionale, anche nelle società tra professionisti di cui sia socio. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente o per quanto è stabilito dall’articolo 622 c.p. [1]
L’obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.
Il perito industriale e perito industriale laureato deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.
[1] Articolo 622 c.p. – Rivelazione di segreto professionale: Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 33
Il perito industriale e perito industriale laureato deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello specifico campo inerente all’incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente. In tali casi, il perito industriale e perito industriale laureato potrà svolgere l’incarico anche in collaborazione con colleghi specialisti, informandone il cliente.
Art. 34
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto il perito industriale e perito industriale laureato potrà farsi sostituire da persona competente nell’ambito della propria organizzazione, previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell’incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.
Art. 35
Il perito industriale e perito industriale laureato può svolgere la propria attività professionale nelle forme delle società previste dalla vigente normativa o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornire all’utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo.
Il professionista non può partecipare a più di una società professionale. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Art. 36
Il perito industriale e perito industriale laureato potrà recedere dall’incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.
Art. 37
Il perito industriale e perito industriale laureato non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest’ultimo la natura, il motivo, l’entità del compenso ed aver ottenuto da lui l’autorizzazione alla riscossione per iscritto.
Il perito industriale e perito industriale laureato deve informare il committente ove tragga un vantaggio economico su materiali o procedimenti costruttivi proposti all’interno della sua prestazione professionale.
Art. 38
Il perito industriale e perito industriale laureato non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie ingannevoli o di procacciatori d’affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 24 e 27.
Art. 39
Il perito industriale e perito industriale laureato, che venisse nominato consulente tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall’assumere l’incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente entro il terzo grado o un suo cliente, qualche interesse nella controversia.
Art. 40
Nella compilazione della parcella il perito industriale e perito industriale laureato deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso. Dovrà riportare il riferimento delle prestazioni e del compenso pattuiti al momento del conferimento dell’incarico, di cui all’art. 27.
Art. 41
Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a consegnare al cliente i documenti dallo stesso ricevuti o relativi all’incarico, quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ
Art. 42
Il perito industriale e perito industriale laureato deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.
Art. 43
L’evasione fiscale sui redditi professionali, ove definitivamente accertata o l’omessa denuncia della posizione previdenziale alla Cassa di Previdenza costituiscono illecito disciplinare.
Art. 44
Il perito industriale e perito industriale laureato non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.
Art. 45
Il perito industriale e perito industriale laureato, che presta il proprio lavoro nell’ambito di una pubblica amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongano in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall’amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall’appartenenza alla pubblica amministrazione.
Il perito industriale e perito industriale laureato pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale deve rispettare la disciplina contrattuale del rapporto subordinato in essere. Deve astenersi dall’avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per sé o per altri professionisti. Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a comunicare al consiglio dell’ordine le caratteristiche del proprio rapporto di lavoro all’interno della pubblica amministrazione.
Il perito industriale e perito industriale laureato non può avvalersi della collaborazione di dipendenti delle istituzioni, per lo svolgimento degli incarichi professionali, salvo che queste non siano espressamente autorizzate dall’istituzione interessata.
DEI RAPPORTI CON I TERZI
Art. 46
Qualora nell’espletamento dell’incarico affidatogli il perito industriale e perito industriale laureato instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.
NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE
Art. 47
Il perito industriale e perito industriale laureato, nominato componente di commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico. Pertanto, deve assumere un comportamento tale da non comportare utilità di qualsiasi natura per sé o per altri e non deve vantare tale ruolo al fine di trarre utilità di qualsiasi natura.
Art. 48
Il perito industriale e perito industriale laureato, prescelto dal consiglio dell’ordine per partecipare a commissioni in rappresentanza del medesimo, deve agire in modo da tutelarne gli interessi e il decoro. Deve, inoltre, segnalare al proprio consiglio dell’ordine di appartenenza le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.
Art. 49
Il perito industriale e perito industriale laureato nominato componente di commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.
Art. 50
Il perito industriale e perito industriale laureato, componente di commissioni, deve vigilare affinché le modalità seguite dalla commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle leggi e alle norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall’esterno o anche dall’interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della commissione.
Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l’ente banditore sia il consiglio dell’ordine di appartenenza, nonché l’autorità giudiziaria, ove si tratti di reati.
Art. 51
Il perito industriale e perito industriale laureato che venga nominato componente di una commissione giudicatrice deve rifiutare l’incarico, qualora sussistano situazioni che possano compromettere l’imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto, con il quale egli abbia rapporti di parentela entro il terzo grado o di collaborazione professionale continuativa.
Art. 52
Tutti gli iscritti all’albo professionale sono diffidati dal partecipare a commissioni di qualsiasi tipo se gli enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al consiglio dell’ordine.
Per le nomine conferite a titolo personale, il perito industriale e perito industriale laureato, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio dell’ordine di appartenenza.
Art. 53
Il perito industriale e perito industriale laureato deve rifiutare qualsiasi incarico per l’espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54
Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l’esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato. Gli iscritti all’albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell’etica professionale.
I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dai competenti consigli di disciplina territoriali, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.
Art. 55
L’osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del consiglio dell’ordine di appartenenza.
I periti industriali e i periti industriali laureati devono, per quanto possibile, comunicare i principi informatori del presente codice attraverso un’attività di divulgazione.
Art. 56
Le presenti norme costituiscono regolamento interno, deliberato dal consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e recepito dal consiglio dell’ordine territoriale.
Esso è depositato presso il ministero della giustizia e gli uffici giudiziari.