Il CNPI, con nota prot. 4035/GG/df del 20/06/2014, rende noto quanto segue:
“Desideriamo tornare sull’argomento “POS”, già affrontato con le nostre circolari del 16 gennaio 2014 e 06 febbraio 2014, per segnalare che, nonostante le pressioni esercitate da più parti, non è stata effettuata alcuna modifica sostanziale ai contenuti della norma e del relativo decreto attuativo; quindi, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014, anche chi esercita una professione regolamentata è tenuto ad accettare pagamenti effettuati attraverso le carte di debito.
Ciò non porterà nulla in termini di tracciabilità in quanto, almeno per quanto riguarda le professioni tecniche, la totalità dei pagamenti, a causa dell’entità degli importi, avviene già attraverso meccanismi tracciabili quali bonifici e assegni che non hanno costi di gestione apprezzabili.
Come giudizio complessivo resta la sensazione che non si sia voluto porre rimedio a una previsione normativa per le professioni regolamentate del tutto priva di senso, sotto ogni punto di vista, per la sola ostinazione di non voler ammettere un evidente errore.
Ciò detto, ricordiamo che l’importo minimo di valore della prestazione professionale, oltre il quale il cliente è legittimato ad avvalersi di tale modalità di pagamento, è stato fissato in trenta euro; ma questo interessa poco visto che è ben difficile che un professionista svolga prestazioni al di sotto di questo valore.
Nel merito è inoltre utile precisare come sia interpretazione diffusa che la nuova disposizione non renda immediatamente obbligatorio per il professionista di dotarsi del POS entro il 30 giugno 2014. Dovrà farlo concretamente solo nel momento in cui il Suo cliente manifesti l’intenzione di ricorrere a questa forma di pagamento.
Infatti, la previsione non stabilisce che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che il professionista, è tenuto ad accettare tale forma di pagamento in caso di esplicita richiesta da parte del cliente.
Ad ogni modo, al di la della correttezza delle interpretazioni, la norma non prevede sanzioni.
In virtù delle considerazioni sopra espresse, per ovviare a situazioni che potrebbero insorgere tra professionista e cliente, si suggerisce che gli stessi concordino preventivamente, e per iscritto, la modalità con la quale il pagamento sarà effettuato, specificando in particolare di volersi avvalere o meno di una modalità alternativa al POS.”